Ordinanza 307/1991 (ECLI:IT:COST:1991:307)
Massima numero 17412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17413
Titolo
ORD. 307/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 307/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte