Ordinanza 307/1991 (ECLI:IT:COST:1991:307)
Massima numero 17412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/06/1991;  Decisione del  19/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17413


Titolo
ORD. 307/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte