Ordinanza 165/2021 (ECLI:IT:COST:2021:165)
Massima numero 44118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione idonea a sorreggere la censura prospettata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione idonea a sorreggere la censura prospettata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici a quibus hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell'inidoneità della sola natura transitoria dell'inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici a quibus hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell'inidoneità della sola natura transitoria dell'inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/11/2013
n. 133
art. 2
co. 2
legge
29/01/2014
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte