Ordinanza 165/2021 (ECLI:IT:COST:2021:165)
Massima numero 44118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/07/2021;  Decisione del  07/07/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44117  44119


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione idonea a sorreggere la censura prospettata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici a quibus hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell'inidoneità della sola natura transitoria dell'inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 2  co. 2

legge  29/01/2014  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte