Sentenza 309/1991 (ECLI:IT:COST:1991:309)
Massima numero 17470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Titolo
SENT. 309/91 A. ELEZIONI - ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - AMMINISTRATORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE, IN QUANTO TALI, IN SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - EFFICACIA NEL TEMPO - PERMANENZA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DELL'ART. 2, SECONDO E QUINTO COMMA, LEGGE N. 154 DEL 1981.
SENT. 309/91 A. ELEZIONI - ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - AMMINISTRATORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE, IN QUANTO TALI, IN SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - EFFICACIA NEL TEMPO - PERMANENZA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DELL'ART. 2, SECONDO E QUINTO COMMA, LEGGE N. 154 DEL 1981.
Testo
Agli amministratori delle aziende municipalizzate che, in quanto tali, si trovano in situazione di ineleggibilita' (nella specie: a consigliere comunale) e che abbiano presentato le dimissioni per rimuoverla, sono applicabili, data la loro configurazione di "legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito", le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quinto comma, legge n. 154/1981, che fanno decorrere gli effetti delle dimissioni stesse dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza o, in difetto, dal quinto giorno successivo alla presentazione della relativa domanda di dimissioni e non l'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986, che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.
Agli amministratori delle aziende municipalizzate che, in quanto tali, si trovano in situazione di ineleggibilita' (nella specie: a consigliere comunale) e che abbiano presentato le dimissioni per rimuoverla, sono applicabili, data la loro configurazione di "legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito", le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quinto comma, legge n. 154/1981, che fanno decorrere gli effetti delle dimissioni stesse dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza o, in difetto, dal quinto giorno successivo alla presentazione della relativa domanda di dimissioni e non l'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986, che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte