Sentenza 309/1991 (ECLI:IT:COST:1991:309)
Massima numero 17470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  19/06/1991;  Decisione del  19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17471  17472


Titolo
SENT. 309/91 A. ELEZIONI - ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - AMMINISTRATORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE, IN QUANTO TALI, IN SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - EFFICACIA NEL TEMPO - PERMANENZA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DELL'ART. 2, SECONDO E QUINTO COMMA, LEGGE N. 154 DEL 1981.

Testo
Agli amministratori delle aziende municipalizzate che, in quanto tali, si trovano in situazione di ineleggibilita' (nella specie: a consigliere comunale) e che abbiano presentato le dimissioni per rimuoverla, sono applicabili, data la loro configurazione di "legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito", le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quinto comma, legge n. 154/1981, che fanno decorrere gli effetti delle dimissioni stesse dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza o, in difetto, dal quinto giorno successivo alla presentazione della relativa domanda di dimissioni e non l'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986, che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte