Sentenza 309/1991 (ECLI:IT:COST:1991:309)
Massima numero 17471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Titolo
SENT. 309/91 B. ELEZIONI - ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SOGGETTI CHE SI TROVINO IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - EFFICACIA - DECORRENZA DAL PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE O, IN MANCANZA, DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE IPOTESI NELLE QUALI E' PREVISTA L'EFFICACIA IMMEDIATA DELLE DIMISSIONI - CARATTERE DISCRIMINATORIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 309/91 B. ELEZIONI - ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SOGGETTI CHE SI TROVINO IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - EFFICACIA - DECORRENZA DAL PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE O, IN MANCANZA, DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE IPOTESI NELLE QUALI E' PREVISTA L'EFFICACIA IMMEDIATA DELLE DIMISSIONI - CARATTERE DISCRIMINATORIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La differenziazione che viene a crearsi agli effetti della eliminazione della causa di ineleggibilita' fra coloro la cui posizione ha carattere pubblico e coloro che ricoprono invece uffici ecclesiastici, ovvero sono soggetti a discliplina privatistica, non puo' essere ritenuta discriminatoria, trattandosi di situazioni non comparabili. In particolare, la disciplina prevista per i primi, per i quali, a differenza dei secondi, le dimissioni non hanno effetto immediato, ma sono sottoposte alla presa d'atto o all'accettazione della pubblica amministrazione - o, in mancanza, hanno effetto dal quinto giorno successivo alla loro presentazione - discende come naturale conseguenza dalla eterogeneita' delle rispettive posizioni, e pertanto non da' luogo a nessuna violazione dell'art. 3 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154).
La differenziazione che viene a crearsi agli effetti della eliminazione della causa di ineleggibilita' fra coloro la cui posizione ha carattere pubblico e coloro che ricoprono invece uffici ecclesiastici, ovvero sono soggetti a discliplina privatistica, non puo' essere ritenuta discriminatoria, trattandosi di situazioni non comparabili. In particolare, la disciplina prevista per i primi, per i quali, a differenza dei secondi, le dimissioni non hanno effetto immediato, ma sono sottoposte alla presa d'atto o all'accettazione della pubblica amministrazione - o, in mancanza, hanno effetto dal quinto giorno successivo alla loro presentazione - discende come naturale conseguenza dalla eterogeneita' delle rispettive posizioni, e pertanto non da' luogo a nessuna violazione dell'art. 3 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte