Sentenza 309/1991 (ECLI:IT:COST:1991:309)
Massima numero 17472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Titolo
SENT. 309/91 C. ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SOGGETTI CHE SI TROVINO IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - TERMINE PER L'ADOZIONE - INOSSERVANZA - EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DOPO CINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 309/91 C. ELEZIONI A CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SOGGETTI CHE SI TROVINO IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA' - DIMISSIONI PER RIMUOVERLA - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - TERMINE PER L'ADOZIONE - INOSSERVANZA - EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DOPO CINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilita', che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione stessa, e al riguardo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilita', che, in nessun caso, puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. Non costituisce quindi lesione di tale diritto l'aver fissato alla pubblica amministrazione il termine di cinque giorni per adottare il provvedimento di accettazione delle dimissioni, prevedendo espressamente che in mancanza di esso le dimissioni avranno effetto dopo cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, l. 23 aprile 1981, n. 154). - S. n. 46/1969.
E' manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilita', che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione stessa, e al riguardo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilita', che, in nessun caso, puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. Non costituisce quindi lesione di tale diritto l'aver fissato alla pubblica amministrazione il termine di cinque giorni per adottare il provvedimento di accettazione delle dimissioni, prevedendo espressamente che in mancanza di esso le dimissioni avranno effetto dopo cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, l. 23 aprile 1981, n. 154). - S. n. 46/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte