Sentenza 310/1991 (ECLI:IT:COST:1991:310)
Massima numero 17474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17480
Titolo
SENT. 310/91 A. ELEZIONI - SINDACO - ELETTORATO PASSIVO - CITTADINO CHE ABBIA RIPORTATO CONDANNA, ANCHE SE CONDIZIONALMENTE SOSPESA, A PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE SUPERIORE A SEI MESI, PER REATI COMMESSI NELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE O CON ABUSO DI UFFICIO, O A RECLUSIONE NON INFERIORE AD UN ANNO, PER QUALSIASI ALTRO DELITTO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CARICHE (DEPUTATO, SENATORE, CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 310/91 A. ELEZIONI - SINDACO - ELETTORATO PASSIVO - CITTADINO CHE ABBIA RIPORTATO CONDANNA, ANCHE SE CONDIZIONALMENTE SOSPESA, A PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE SUPERIORE A SEI MESI, PER REATI COMMESSI NELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE O CON ABUSO DI UFFICIO, O A RECLUSIONE NON INFERIORE AD UN ANNO, PER QUALSIASI ALTRO DELITTO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CARICHE (DEPUTATO, SENATORE, CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di ineleggibilita' a sindaco di chi abbia riportato condanna - anche se condizionalmente sospesa - per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, ha carattere assolutamente speciale ed eccezionale, rispetto alla regola generale per cui chi e' elettore e' anche eleggibile e si fonda sulle caratteristiche particolari della carica in questione, nella quale confluiscono funzioni attinenti alle competenze sia del comune, quale ente di autonomia locale (art. 36, l. n. 142 del 1990) che dello Stato, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 38, stessa l. n. 142), incidendo direttamente sullo svolgimento delle attivita' e degli interessi primari della comunita' locale. Non e' quindi proponibile, sotto il profilo della disparita' di trattamento, un raffronto tra tale carica elettiva di secondo grado, con altre cariche pubbliche elettive, anche di piu' alto livello politico, cui si accede per elezione diretta, - siano esse la Camera dei deputati e il Senato, ovvero i Consigli regionali, provinciali e comunali - e per le quali il legislatore si e' in genere attenuto al principio secondo cui - salvo il requisito dell'eta', nel caso del Parlamento - l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo. Ne' puo' ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di mantenere la rigorosa normativa preesistente in ordine ai requisiti per l'eleggibilita' a sindaco (v. art. 146, r.d. n.148 del 1915), nonostante sia stata effettuata direttamente o indirettamente una revisione "liberalizzatrice" in materia di godimento del diritto all'elettorato attivo e, conseguentemente, anche passivo (leggi nn. 193 del 1980 e 19 del 1990). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 6, ultimo cpv., d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
La previsione di ineleggibilita' a sindaco di chi abbia riportato condanna - anche se condizionalmente sospesa - per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, ha carattere assolutamente speciale ed eccezionale, rispetto alla regola generale per cui chi e' elettore e' anche eleggibile e si fonda sulle caratteristiche particolari della carica in questione, nella quale confluiscono funzioni attinenti alle competenze sia del comune, quale ente di autonomia locale (art. 36, l. n. 142 del 1990) che dello Stato, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 38, stessa l. n. 142), incidendo direttamente sullo svolgimento delle attivita' e degli interessi primari della comunita' locale. Non e' quindi proponibile, sotto il profilo della disparita' di trattamento, un raffronto tra tale carica elettiva di secondo grado, con altre cariche pubbliche elettive, anche di piu' alto livello politico, cui si accede per elezione diretta, - siano esse la Camera dei deputati e il Senato, ovvero i Consigli regionali, provinciali e comunali - e per le quali il legislatore si e' in genere attenuto al principio secondo cui - salvo il requisito dell'eta', nel caso del Parlamento - l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo. Ne' puo' ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di mantenere la rigorosa normativa preesistente in ordine ai requisiti per l'eleggibilita' a sindaco (v. art. 146, r.d. n.148 del 1915), nonostante sia stata effettuata direttamente o indirettamente una revisione "liberalizzatrice" in materia di godimento del diritto all'elettorato attivo e, conseguentemente, anche passivo (leggi nn. 193 del 1980 e 19 del 1990). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 6, ultimo cpv., d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte