Sentenza 311/1991 (ECLI:IT:COST:1991:311)
Massima numero 17436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17437
Titolo
SENT. 311/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI REVISIONE INIZIATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI RITO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DELLA REVISIONE SECONDO LE NORME DEL VECCHIO RITO DI CONFERMARE LA SENTENZA DI CONDANNA A FRONTE DI UNA SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA PROBATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA APPLICABILITA', A TALI GIUDIZI, DELLE NORME DEL NUOVO CODICE - REIEZIONE.
SENT. 311/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI REVISIONE INIZIATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI RITO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DELLA REVISIONE SECONDO LE NORME DEL VECCHIO RITO DI CONFERMARE LA SENTENZA DI CONDANNA A FRONTE DI UNA SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA PROBATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA APPLICABILITA', A TALI GIUDIZI, DELLE NORME DEL NUOVO CODICE - REIEZIONE.
Testo
Ai giudizi di revisione, la cui trattazione sia stata gia' iniziata dalla Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sono applicabili, in virtu' del principio della 'perpetuatio iurisdictionis' le regole del codice di procedura penale abrogato. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930, che impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna a fronte di una situazione d'insufficienza probatoria, difetterebbe di rilevanza in quanto ai giudizi di revisione pendenti alla data d'entrata in vigore del nuovo codice sarebbero applicabili le norme di questo.
Ai giudizi di revisione, la cui trattazione sia stata gia' iniziata dalla Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sono applicabili, in virtu' del principio della 'perpetuatio iurisdictionis' le regole del codice di procedura penale abrogato. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930, che impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna a fronte di una situazione d'insufficienza probatoria, difetterebbe di rilevanza in quanto ai giudizi di revisione pendenti alla data d'entrata in vigore del nuovo codice sarebbero applicabili le norme di questo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte