Sentenza 311/1991 (ECLI:IT:COST:1991:311)
Massima numero 17437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17436
Titolo
SENT. 311/91 B. PROCESSO PENALE - VECCHIO CODICE - PROCEDIMENTO DI REVISIONE - IMPOSIZIONE AL GIUDICE DELLA REVISIONE DELL'OBBLIGO DI CONFERMARE LA SENTENZA DI CONDANNA OVE SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA PROBATORIA EX ART. 179, TERZO COMMA, C.P.P. 1930 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO AI CONDANNATI IL CUI GIUDIZIO DI REVISIONE SIA TRATTATO SECONDO LE NORME DEL NUOVO CODICE PREVEDENTI, NEL CASO DI INSUFFICIENZA PROBATORIA, LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UNA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - ESCLUSIONE IN CONSIDERAZIONE DELL'APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI DI REVISIONE TRATTATI SECONDO LE NORME DELL'ABROGATO CODICE DELLE NUOVE NORME CONCERNENTI LE FORMULE DI PROSCIOGLIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 311/91 B. PROCESSO PENALE - VECCHIO CODICE - PROCEDIMENTO DI REVISIONE - IMPOSIZIONE AL GIUDICE DELLA REVISIONE DELL'OBBLIGO DI CONFERMARE LA SENTENZA DI CONDANNA OVE SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA PROBATORIA EX ART. 179, TERZO COMMA, C.P.P. 1930 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO AI CONDANNATI IL CUI GIUDIZIO DI REVISIONE SIA TRATTATO SECONDO LE NORME DEL NUOVO CODICE PREVEDENTI, NEL CASO DI INSUFFICIENZA PROBATORIA, LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UNA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - ESCLUSIONE IN CONSIDERAZIONE DELL'APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI DI REVISIONE TRATTATI SECONDO LE NORME DELL'ABROGATO CODICE DELLE NUOVE NORME CONCERNENTI LE FORMULE DI PROSCIOGLIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non diversamente dai procedimenti di revisione che, iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si celebrano secondo le norme di questo, anche nei procedimenti la cui trattazione sia stata gia' iniziata, a tale data, dalla Corte di cassazione, non e' applicabile la norma dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 che di fronte a una situazione di insufficienza probatoria impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna. Alla regola stabilita dall'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, in virtu' della quale tali procedimenti, in quanto rientranti a pieno titolo tra "i procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria", rimangono disciplinati dalle norme anteriormente vigenti, fa invero eccezione la disposizione dell'art. 254 delle stesse norme transitorie, secondo cui le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice vigente, e non piu' quindi, in caso di insufficienza probatoria - accertata in revisione nel giudizio di rinvio (fase revisoria) - con la formula dubitativa gia' prevista dall'art. 479 cod. proc. pen. 1930, formula che rimane assorbita in quella ampiamente liberatoria di cui all'art. 530 del codice attuale. Viene quindi meno la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata sul presupposto che tale norma, anche se limitatamente ai procedimenti di revisione iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, fosse tuttora applicabile. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Non diversamente dai procedimenti di revisione che, iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si celebrano secondo le norme di questo, anche nei procedimenti la cui trattazione sia stata gia' iniziata, a tale data, dalla Corte di cassazione, non e' applicabile la norma dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 che di fronte a una situazione di insufficienza probatoria impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna. Alla regola stabilita dall'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, in virtu' della quale tali procedimenti, in quanto rientranti a pieno titolo tra "i procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria", rimangono disciplinati dalle norme anteriormente vigenti, fa invero eccezione la disposizione dell'art. 254 delle stesse norme transitorie, secondo cui le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice vigente, e non piu' quindi, in caso di insufficienza probatoria - accertata in revisione nel giudizio di rinvio (fase revisoria) - con la formula dubitativa gia' prevista dall'art. 479 cod. proc. pen. 1930, formula che rimane assorbita in quella ampiamente liberatoria di cui all'art. 530 del codice attuale. Viene quindi meno la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata sul presupposto che tale norma, anche se limitatamente ai procedimenti di revisione iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, fosse tuttora applicabile. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte