Ordinanza 314/1991 (ECLI:IT:COST:1991:314)
Massima numero 17416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 314/91. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA' PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 314/91. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA' PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Questione fondata su presupposto manifestamente errato - in quanto nessuna delle norme indicate come 'tertium comparationis' (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ed art. 545 cod. proc. civ.) consente, allo stato, la pignorabilita' delle pensioni per crediti non qualificati - e gia' decisa nel merito nel senso della infondatezza. - S. nn. 55/1991, 580/1989.
Questione fondata su presupposto manifestamente errato - in quanto nessuna delle norme indicate come 'tertium comparationis' (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ed art. 545 cod. proc. civ.) consente, allo stato, la pignorabilita' delle pensioni per crediti non qualificati - e gia' decisa nel merito nel senso della infondatezza. - S. nn. 55/1991, 580/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte