Ordinanza 316/1991 (ECLI:IT:COST:1991:316)
Massima numero 17468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/06/1991; Decisione del
19/06/1991
Deposito del 05/07/1991; Pubblicazione in G. U. 17/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17469
Titolo
ORD. 316/91 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - PERSONALE DI CONCETTO - BENEFICI DI CARRIERA - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 316/91 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - PERSONALE DI CONCETTO - BENEFICI DI CARRIERA - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione relativa alla mancata estensione di taluni benefici di carriera, previsti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, al personale dipendente dal Ministero dei trasporti, non poteva essere proposta nei confronti delle norme - nel caso impugnate - riguardanti il primo, e percio' inapplicabili nel giudizio 'a quo', ma nei confronti delle disposizioni generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente. Peraltro, il carattere di specialita' delle norme denunciate esclude (v. massima B) che esse possano assumersi a 'tertium comparationis' ai fini del principio di eguaglianza, e che possano essere censurate, in riferimento agli artt. 36 e 97 Cost., per non avere considerato anche il personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 14 bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
La questione relativa alla mancata estensione di taluni benefici di carriera, previsti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, al personale dipendente dal Ministero dei trasporti, non poteva essere proposta nei confronti delle norme - nel caso impugnate - riguardanti il primo, e percio' inapplicabili nel giudizio 'a quo', ma nei confronti delle disposizioni generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente. Peraltro, il carattere di specialita' delle norme denunciate esclude (v. massima B) che esse possano assumersi a 'tertium comparationis' ai fini del principio di eguaglianza, e che possano essere censurate, in riferimento agli artt. 36 e 97 Cost., per non avere considerato anche il personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 14 bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte