Ordinanza 320/1991 (ECLI:IT:COST:1991:320)
Massima numero 17453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1991;  Decisione del  08/07/1991
Deposito del 10/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 320/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINI: GG. 15 DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - LAMENTATA ESIGUITA' ED INCONGRUITA' DI TALE TERMINE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE PREVISTO DALLA LEGGE DELEGA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ANALOGO RITO DEL C.D. PATTEGGIAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione del termine di giorni 15 dalla notifica del decreto di citazione a giudizio avanti al Pretore entro il quale l'imputato puo' formulare la richiesta di giudizio abbreviato non viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto detto termine e' attuativo delle esigenze di speditezza e di semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103 della legge delega ha imposto al legislatore delegato, ne' e' violato il diritto di difesa dell'imputato perche' l'onere imposto non e' gravoso ne' complesso, anche perche' il detto termine si correla a quello di quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro, puo' contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della possibilita' di usufruire del giudizio abbreviato. Ne' infine, sussiste la paventata disparita' di trattamento tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento sulla pena, attesa la diversita' dei due istituti, e considerato che l'imputato ha la possibilita' di chiedere il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della prevista riduzione della pena con evidente compensazione della perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale egli non puo' fare piu' ricorso per la inosservanza del termine di decadenza stabilito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 76 e 77 Cost, dell'art. 560, primo comma, cod. proc. pen.). - v., in tema di attribuziome di ampia discrezionalita' al legislatore delegato in ordine alle modalita' di funzionamento del procedimento avanti al pretore, l'ord. n. 208/1991; - v., anche sulla diversita' tra gli istituti del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento, le sentt. nn. 66/1990 e 320/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte