Ordinanza 321/1991 (ECLI:IT:COST:1991:321)
Massima numero 17418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  08/07/1991;  Decisione del  08/07/1991
Deposito del 10/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17419


Titolo
ORD. 321/91 A. IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DELLE AZIENDE - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 52, QUARTO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131 E 12 D.L. 14 MARZO 1988, N. 70 CONV. IN L. 13 MAGGIO 1988, N. 154, AGLI IMMOBILI NON ISCRITTI AL CATASTO E TRASFERITI IN EPOCA ANTERIORE AL 14 MARZO 1988. QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. mentre per quanto riguarda l'art. 42 Cost., non risulta addotta dal giudice 'a quo' alcuna specifica motivazione in ordine al profilo sotto il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata. - O. nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte