Sentenza 166/2021 (ECLI:IT:COST:2021:166)
Massima numero 44123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
23/06/2021; Decisione del
23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in ordine al lamentato contrasto con la norma interposta, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020. Il ricorso introduttivo motiva adeguatamente la censura e, al contempo, non manca di prospettare argomenti che supportano la possibilità di riconoscere all'art. 338 t.u. leggi sanitarie la natura di principio fondamentale della materia «tutela della salute».
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in ordine al lamentato contrasto con la norma interposta, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020. Il ricorso introduttivo motiva adeguatamente la censura e, al contempo, non manca di prospettare argomenti che supportano la possibilità di riconoscere all'art. 338 t.u. leggi sanitarie la natura di principio fondamentale della materia «tutela della salute».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/07/2020
n. 16
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte