Ordinanza 322/1991 (ECLI:IT:COST:1991:322)
Massima numero 17498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  08/07/1991;  Decisione del  08/07/1991
Deposito del 10/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 322/91. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - VIOLAZIONI ACCERTATE MEDIANTE ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O RILEVATE IN UFFICIO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI OBLARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO IN MATERIA DI IMPOSTA I.V.A. E IMPOSTE SUI REDDITI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La omessa previsione della possibilita' di oblare le sanzioni stabilite per le violazioni alla legge sull'INVIM accertate mediante ispezioni, accessi, verifiche o rilevate in ufficio, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto, da un lato, non esiste un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non puo' essere irrogata se non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, e dall'altro tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15 l. 7 gennaio 1929, n. 4) e' stato derogato dal legislatore per alcune categorie di imposte (oltre che per l'INVIM, anche per le imposte di registro e di successione) senza che tali deroghe si appalesino irrazionali giacche' la peculiarita' delle diverse imposte non impongono una uniforme disciplina in ordine alla conciliazione amministrativa, tanto piu' che in materia di INVIM risulta pur sempre prescritto un sistema di riduzione della spettanza ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla inesistenza di un principio costituzionale che esiga in generale per le pene pecuniarie la possibilita' della definizione in via breve: S. n. 121/1977 e O. n. 38/1990. - Su una diversa questione, concernente un riconosciuto difetto di coordinamento legislativo, ma all'interno di sistemi che prevedevano la conciliazione amministrativa: S. n. 364/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte