Ordinanza 325/1991 (ECLI:IT:COST:1991:325)
Massima numero 17506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1991;  Decisione del  08/07/1991
Deposito del 10/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 325/91. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - PREVISIONE DI IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA SECONDO CUI LE SANZIONI DEVONO ESSERE COMMISURATE ALLA ENTITA' OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della questione alla stregua dell'art. 8, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, in base al quale le sanzioni amministrative previste dal censurato art. 92 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano ai contribuenti che entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte