Ordinanza 327/1991 (ECLI:IT:COST:1991:327)
Massima numero 17508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/07/1991; Decisione del
08/07/1991
Deposito del 10/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 327/91. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - IPOTESI AGGRAVATE - QUALIFICAZIONE DI TALI IPOTESI COME AUTONOME FIGURE DI REATO - CONSEGUENZE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DEL DOLO IN ORDINE ALLE PIU' GRAVI LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE OFFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI LESIONI FRA PARI GRADO, NELLA QUALE LE MAGGIORI LESIONI, IN QUANTO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, SONO ADDEBITATE A TITOLO DI COLPA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 327/91. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - IPOTESI AGGRAVATE - QUALIFICAZIONE DI TALI IPOTESI COME AUTONOME FIGURE DI REATO - CONSEGUENZE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DEL DOLO IN ORDINE ALLE PIU' GRAVI LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE OFFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI LESIONI FRA PARI GRADO, NELLA QUALE LE MAGGIORI LESIONI, IN QUANTO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, SONO ADDEBITATE A TITOLO DI COLPA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La caducazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p., che configura come autonome figure di reato le ipotesi di insubordinazione con violenza da cui sia derivata lesione grave o gravissima, con conseguente applicazione nel caso delle aggravanti di cui agli artt. 223 e 224 stesso codice disciplinanti il reato di lesioni fra pari grado, condurrebbe, attraverso un'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolamentazione di fatti diversi (insubordinazione e lesioni fra pari grado), ad un intervento sostitutivo, risolventesi nella creazione di nuova fattispecie penale per di piu' con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, intervento che, alla stregua del principio di legalita' dei reati e delle pene, esorbita dai poteri della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La caducazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p., che configura come autonome figure di reato le ipotesi di insubordinazione con violenza da cui sia derivata lesione grave o gravissima, con conseguente applicazione nel caso delle aggravanti di cui agli artt. 223 e 224 stesso codice disciplinanti il reato di lesioni fra pari grado, condurrebbe, attraverso un'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolamentazione di fatti diversi (insubordinazione e lesioni fra pari grado), ad un intervento sostitutivo, risolventesi nella creazione di nuova fattispecie penale per di piu' con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, intervento che, alla stregua del principio di legalita' dei reati e delle pene, esorbita dai poteri della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte