Sentenza 166/2021 (ECLI:IT:COST:2021:166)
Massima numero 44124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44123  44125  44126  44127  44128  44129


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell'attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, previo parere obbligatorio ma non vincolante della ASL competente, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l'art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. Emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto, in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» espresso dall'art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie, che, a partire dal necessario parere positivo dell'azienda sanitaria locale, riflettono generali istanze di natura igienico-sanitaria.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema. L'elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. La specificità delle prescrizioni, di per sé, non vale a escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007 e n. 355 del 1994).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/07/2020  n. 16  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  15/12/2008  n. 34  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte