Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/07/1991; Decisione del
10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 333/91 A. REATO IN GENERE - CONFIGURAZIONE DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE - INCRIMINAZIONI DI PERICOLO PRESUNTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
SENT. 333/91 A. REATO IN GENERE - CONFIGURAZIONE DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE - INCRIMINAZIONI DI PERICOLO PRESUNTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Testo
Per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose appartiene alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalita' del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza; in particolare, relativamente alla configurazione di fattispecie criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto, e' stato riconosciuto che e' riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo, sia della soglia di pericolosita' alla quale fare riferimento, purche' l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali, cio' che si verifica allorquando esse non siano collegabili "all'id quod plerumque accidit". - S. nn. 62/1986, 132/1986, 171/1986, 364/1988, e con riferimento alle incriminazioni di pericolo presunto v. S. nn. 1/1971, 139/1982, 126/1983 e 71/1978.
Per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose appartiene alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalita' del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza; in particolare, relativamente alla configurazione di fattispecie criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto, e' stato riconosciuto che e' riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo, sia della soglia di pericolosita' alla quale fare riferimento, purche' l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali, cio' che si verifica allorquando esse non siano collegabili "all'id quod plerumque accidit". - S. nn. 62/1986, 132/1986, 171/1986, 364/1988, e con riferimento alle incriminazioni di pericolo presunto v. S. nn. 1/1971, 139/1982, 126/1983 e 71/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte