Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/07/1991; Decisione del
10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 333/91 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - SANZIONI PENALI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVA' - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 333/91 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - SANZIONI PENALI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVA' - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Con la introduzione di una piu' rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilita' della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantita' di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si e' ritenuto di combattere piu' efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantita' di sostanza stupefacente che il soggetto agente puo' detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne piu' difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' puo' dirsi violato il principio della offensivita', in quanto l'offensivita' deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensivita': S. n. 62/1986.
Con la introduzione di una piu' rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilita' della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantita' di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si e' ritenuto di combattere piu' efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantita' di sostanza stupefacente che il soggetto agente puo' detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne piu' difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' puo' dirsi violato il principio della offensivita', in quanto l'offensivita' deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensivita': S. n. 62/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte