Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/07/1991;  Decisione del  10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17540  17541  17543  17544  17545  17546  17547  17548


Titolo
SENT. 333/91 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN QUANTITA' ECCEDENTE LA DOSE MEDIA GIORNALIERA - PREVISIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER COLUI CHE ABBIA DETENUTO PER USO SPACCIO E PER CHI ABBIA DETENUTO PER IL PROPRIO CONSUMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SULLE LEGGI DEL 1954 E DEL 1975 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella vigente disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, la dose media giornaliera opera come discrimine della punibilita' solo per la detenzione per uso personale e non anche per la detenzione finalizzata allo spaccio o per lo spaccio stesso, si' che lo spaccio di una quantita' di droga appena superiore alla dose media giornaliera non puo', a differenza della sua mera detenzione, essere considerata - come mostra di ritenere il giudice a quo - come condotta di minore disvalore penale, salvo il giuoco in concreto della valutazione discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che non rileva sul piano della considerazione in astratto delle due fattispecie. E' del resto dato acquisito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la legittimita' di un trattamento sanzionatorio che riconduca alla medesima fattispecie incriminatrice la detenzione della droga tanto se finalizzata allo spaccio quanto se finalizzata al consumo, ed inoltre, in generale, e' da escludersi, secondo la stessa giurisprudenza, che le eventuali illegittime applicazioni del minimo o del massimo della pena edittale possano ridondare in ragione di illegittimita' della norma incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - In senso analogo, con riferimento alle precedenti leggi del 1954 e del 1975: S. nn. 9/1972, 170/1982 e O. n. 94/1984; - In generale, sulla distinzione fra illegittima applicazione del minimo e del massimo della pena edittale e illegittimita' della norma incriminatrice: O. n. 806/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte