Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/07/1991;  Decisione del  10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17540  17541  17542  17543  17544  17546  17547  17548


Titolo
SENT. 333/91 F. LEGGE PENALE - PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' - INTEGRAZIONE AD OPERA DI ATTI AMMINISTRATIVI - EVENTUALE ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO INTEGRATIVO - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DEL PROVVEDIMENTO NEL GIUDIZIO ORDINARIO, MA SENZA INCIDENZA SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE PRIMARIA - FATTISPECIE.

Testo
L'eventuale illegittimita' della integrazione amministrativa della norma incriminatrice non ridonda in illegittimita' costituzionale di quest'ultima, ma radica soltanto il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare nel caso concreto la fonte normativa integratrice secondaria, dato il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo che compete all'autorita' giudiziaria. (Fattispecie in tema di integrazione, con decreto del Ministro della Sanita', della norma concernente la detenzione di sostanze stupefacenti, per quanto riguarda la dose media giornaliera).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte