Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/07/1991;  Decisione del  10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17540  17541  17542  17543  17544  17545  17547  17548


Titolo
SENT. 333/91 G. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - - ANELASTICITA' DEL DISCRIMINE TRA ILLECITO PENALE ED AMMINISTRATIVO IDENTIFICATO NELLA DOSE MEDIA GIORNALIERA NORMATIVAMENTE PREDETERMINATA - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NECESSITA' CHE L'ELEMENTO DEL DATO QUANTITATIVO SIA INVESTITO DAL DOLO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI RICONOSCERE IN CASI ESTREMI LA MANCANZA DI IDONEITA' LESIVA E COMUNQUE DI ADEGUARE LA PENA AL CASO CONCRETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'anelasticita' dell'attuale discrimine fra illecito penale ed illecito amministrativo - identificato nella dose media giornaliera normativamente determinata in misura fissa - pur potendo provocare il verificarsi di situazioni particolarmente delicate nei casi in cui l'eccedenza sia minima, altro non e' che il conseguenziale effetto della scelta legislativa, in se' non viziata da illegittimita' costituzionale (v. massima B), di un limite fisso predeterminato con valenza generale. D'altra parte la nuova disciplina in materia di stupefacenti, da un lato richiede che l'elemento quantitativo sia investito dal dolo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, e dall'altro consente comunque al giudice, sia di apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo di necessaria offensivita' della condotta concreta, se la eccedenza di sostanza stupefacente detenuta sia priva di idoneita' lesiva (collocandola fuori dall'area del penalmente rilevante), che di adeguare la pena al caso concreto grazie ai criteri di quantificazione della pena adottati dal legislatore che permettono, in relazione alle circostanze del caso, di ritenere sussistente l'ipotesi di lieve entita' del fatto ove appare inequivoca la destinazione dello stupefacente al consumo personale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte