Sentenza 333/1991 (ECLI:IT:COST:1991:333)
Massima numero 17547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/07/1991;  Decisione del  10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17540  17541  17542  17543  17544  17545  17546  17548


Titolo
SENT. 333/91 H. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - SANZIONI PENALI - MISURA - DENUNCIATA INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - PREVISIONE, NELLA LEGGE IMPUGNATA, DI MISURE ATTE A GARANTIRE TALE FUNZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che - come gia' ribadito (ved. massima B) - la configurazione della fattispecie criminosa e la valutazione della congruita' della pena rientrano nella discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie, riguardo al reato di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera, non risulta superato, va riconosciuto, per quel che in particolare attiene alla funzione rieducativa della pena, che tale funzione, nella legge n. 162 del 1990 trova speciale ed accentuata attuazione in un complesso di misure (artt. 89, 90, 93, 94, 95 del testo unico) che, tutte orientate, come sono, verso il recupero del tossicodipendente, garantiscono una piena (ed anzi esaltata) attuazione del precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte