Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell'attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e sentita la ASL competente, la costruzione di case del commiato e di case funerarie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Parametro non ricompreso nella delibera governativa di autorizzazione ad impugnare - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro non ricompreso nella delibera di autorizzazione ad impugnare, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che, nell'aggiungere il comma 3-bis) all'art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. Difetta ab imis, nella delibera governativa di autorizzazione ad impugnare, il riferimento al parametro evocato, quale motivo di censura della norma impugnata.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, infatti, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2018, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012).