Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio principale – Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio – Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo promosso dalla Regione siciliana relativo alla disposizione che ha riconosciuto alle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano un contributo economico in relazione agli effetti finanziari dell’attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sui redditi). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedente: O. 159/2024 - mass. 46371).
(Nella specie è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 119, primo e sesto comma, 120, secondo comma, 81, ultimo comma, e 3 Cost. e all’art. 36 dello statuto, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 – dell’art. 1, commi 450 e 451, della legge n. 213 del 2023, che ha riconosciuto alle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano un contributo di 105.581.278 euro in relazione agli effetti finanziari dell’attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sui redditi. La rinuncia è motivata dall’intervenuto accordo tra il Governo e la Regione siciliana con cui è stato pattuito un contributo di 74.418.720 euro per l’anno 2024 a favore della Regione e dell’approvazione del d.l. n. 155 del 2024, come convertito, che ha erogato tale contributo, che hanno fatto venir meno l’interesse a proseguire nel giudizio instaurato relativamente alla norma impugnata).