Ordinanza 334/1991 (ECLI:IT:COST:1991:334)
Massima numero 17461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/07/1991; Decisione del
10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
17460
Titolo
ORD. 334/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - SEQUESTRO PREVENTIVO - RICHIESTA DEL P.M. - NECESSITA' - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI CONCEDERLO SU SOLA RICHIESTA DELLA PARTE OFFESA - RITENUTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DELLE FINALITA' PERSEGUITE - SCELTA DICREZIONALE DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 334/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - SEQUESTRO PREVENTIVO - RICHIESTA DEL P.M. - NECESSITA' - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI CONCEDERLO SU SOLA RICHIESTA DELLA PARTE OFFESA - RITENUTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DELLE FINALITA' PERSEGUITE - SCELTA DICREZIONALE DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esigenza di tutela della collettivita' con riferimento al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo (v. massima A), non puo' ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque e' ben distinto dall'interesse manifestato - attraverso la presentazione della querela - all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalita' perseguite dall'istituto del sequestro preventivo e' questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perche' il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perche' appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
L'esigenza di tutela della collettivita' con riferimento al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo (v. massima A), non puo' ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque e' ben distinto dall'interesse manifestato - attraverso la presentazione della querela - all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalita' perseguite dall'istituto del sequestro preventivo e' questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perche' il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perche' appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte