Ordinanza 335/1991 (ECLI:IT:COST:1991:335)
Massima numero 17513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/07/1991; Decisione del
10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 335/91. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) VERSAMENTI O DICHIARAZIONI EFFETTUATI AD UFFICIO INCOMPETENTE - SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANCHE QUANDO, COME NEL CASO DI SPECIE, LA TEMPESTIVITA' E CONSEGUENTE VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DIPENDA DA FATTORI ESTRANEI ALLA VOLONTA' DEL CONTRIBUENTE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 335/91. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) VERSAMENTI O DICHIARAZIONI EFFETTUATI AD UFFICIO INCOMPETENTE - SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANCHE QUANDO, COME NEL CASO DI SPECIE, LA TEMPESTIVITA' E CONSEGUENTE VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DIPENDA DA FATTORI ESTRANEI ALLA VOLONTA' DEL CONTRIBUENTE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 15.3.1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, il cui art. 8, ha nuovamente previsto la possibilita' della definizione alle violazioni indicate nell'art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra quella oggetto del giudizio principale.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 15.3.1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, il cui art. 8, ha nuovamente previsto la possibilita' della definizione alle violazioni indicate nell'art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra quella oggetto del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte