Ordinanza 339/1991 (ECLI:IT:COST:1991:339)
Massima numero 17454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/07/1991;  Decisione del  10/07/1991
Deposito del 11/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 339/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE PRIMA O CONTESTUALMENTE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO - OMESSA PREVISIONE - NOTIFICA DEL DECRETO ALLO STESSO PER L'ESERCIZIO DI UN AUTONOMO DIRITTO DI OPPOSIZIONE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione perche' il giudice remittente non ha espresso alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare a quanto dedotto in altro giudizio (motivazione per relationem) e senza, quindi, far risultare dal contesto della motivazione gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione. - Riguardo alla motivazione per relationem, delle ordinanze di rinvio, nello stesso senso; O. nn. 148/1989 e 466/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte