Sentenza 166/2021 (ECLI:IT:COST:2021:166)
Massima numero 44126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44123  44124  44125  44127  44128  44129


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell'attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e sentita la ASL competente, la costruzione di case del commiato e di case funerarie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 che, nell'aggiungere il comma 3-bis) all'art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. La Regione Puglia ha legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di tali strutture, non trovando applicazione l'art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri.

In assenza di una normativa statale, le Regioni possono esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente senza dover attendere l'eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 94 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/07/2020  n. 16  art. 1  co. 2

legge della Regione Puglia  15/12/2008  n. 34  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte