Sentenza 341/1991 (ECLI:IT:COST:1991:341)
Massima numero 17465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 341/91. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORE AFFIDATARIO DI MINORE - POSSIBILITA' DI FRUIRE DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO IN ALTERNATIVA ALLA MOGLIE LAVORATRICE - OMESSA PREVISIONE - CONTRASTO CON LE FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DELLA EGUAGLIANZA SOSTANZIALE DEI CONIUGI E DELLA LORO PARITARIA PARTECIPAZIONE ALLA CURA ED ASSISTENZA DEL BAMBINO E ALLA TUTELA DELL'INTERESSE DI QUESTI ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIA PERSONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice, non assicura una razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, contrastando con i principi costituzionali, espressi dagli articoli 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, che tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla cura ed assistenza di questi. Come infatti gia' affermato dalla Corte, nel riconoscere al padre naturale il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino, nel caso di mancanza o di grave malattia della madre, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, oltre a perseguire, nelle ipotesi di maternita' naturale, il fine di tutela della salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita' del bambino e che vanno soddisfatte anche nel caso dell'affidamento (nel quale in vero mancano quelle di tutela della salute della madre), garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice. - Sulla astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre naturale in caso di mancanza o di grave malattia della madre: S. n. 1 del 1987; - Sulle finalita' dell'istituto dell'affidamento: S. n. 332 del 1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte