Sentenza 342/1991 (ECLI:IT:COST:1991:342)
Massima numero 17473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 342/91. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE IL CONDANNATO SI TROVI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E CHE ABBIA TENUTO REGOLARE CONDOTTA DURANTE LA DETENZIONE CARCERARIA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO A COLORO CHE, PUR VERSANDO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PUR AVENDO TENUTO BUONA CONDOTTA, NON HANNO SUBITO ALCUN PERIODO DI CARCERAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
I condannati che non hanno sofferto alcun periodo di carcerazione, ne' a titolo di custodia cautelare ne' a titolo di espiazione di pena, in ragione della non gravita' del reato commesso e della minore pericolosita' sociale, appaiono maggiormente meritevoli della concessione del beneficio della remissione del debito per spese di giustizia, concedibile, al contrario, solo a quei condannati che abbiano subito detenzione carceraria essendo prevista, fra i requisiti per la concessione, oltre alle disagiate condizioni economiche, anche la regolare condotta tenuta durante la detenzione. Tale preclusione, risulta, quindi, irragionevolmente discriminatoria, anche in considerazione del fatto che, per effetto di sentenze della Corte costituzionale, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere oggi concesso indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o custodia cautelare, dovendosi invece ritenere che l'esigenza di evitare che la necessita' di far fronte alle spese processuali, talora ingenti, possa interferire o addirittura compromettere il ravvedimento del condannato, debba valere anche per il condannato che non abbia subito carcerazione cosi' come vale per colui che la carcerazione ha sofferto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 56 l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 19 l. 10 ottobre 1986, n. 663 - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in liberta' una "condotta regolare". - Sulla possibilita' dell'affidamento in prova anche indipendentemente dalla detenzione, e di valutazione della personalita' del condannato anche in stato di liberta': S. n. 569/1989 e O. n. 303/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte