Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 343/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRONUNCIA IN LIMINE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESAME DELLE MEMORIE DIFENSIVE DEPOSITATE IN ORDINE AL MERITO DELLE QUESTIONI - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 343/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRONUNCIA IN LIMINE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESAME DELLE MEMORIE DIFENSIVE DEPOSITATE IN ORDINE AL MERITO DELLE QUESTIONI - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (nella specie promosso dalla Regione Toscana contro norme della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali) la dichiarazione di inammissibilita' della costituzione in giudizio di soggetti (nella specie: Province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno) che pretendevano di intervenirvi, per inosservanza del relativo termine, pronunciata in limine nell'udienza di discussione, preclude alla Corte ogni possibilita' di prendere in esame il contenuto delle memorie difensive, depositate dagli stessi, per quel che riguarda il merito delle questioni.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (nella specie promosso dalla Regione Toscana contro norme della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali) la dichiarazione di inammissibilita' della costituzione in giudizio di soggetti (nella specie: Province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno) che pretendevano di intervenirvi, per inosservanza del relativo termine, pronunciata in limine nell'udienza di discussione, preclude alla Corte ogni possibilita' di prendere in esame il contenuto delle memorie difensive, depositate dagli stessi, per quel che riguarda il merito delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte