Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17533  17535  17536  17537  17538  17539


Titolo
SENT. 343/91 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LAMENTATA INVASIONE DI COMPETENZE REGIONALI - INVOCABILITA' DELL'ART. 3 COST. - AMMISSIBILITA' - LIMITI - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale l'art. 3 Cost., pur non riguardando la delimitazione delle competenze in senso stretto, e' invocabile per sostenere l'invasione di competenze regionali. Percio', nel caso di specie, va riconosciuto ammissibile, come motivo di impugnazione, da parte della Regione ricorrente, degli artt. 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, l'irragionevolezza dell'attribuzione di alcune funzioni alla provincia, in quanto prospettata come indice di esorbitanza dai compiti che lo Stato potrebbe attribuire alla stessa in base agli artt. 118 e 128 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte