Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 343/91 C. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE METROPOLITANE; DELEGA AL GOVERNO PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITA' METROPOLITANE E L'EMANAZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E REVISIONE DI QUELLE ESISTENTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - RISCONTRATE OMISSIONI E INCERTEZZE IN ALCUNE DELLE CENSURE AVANZATE E PER ALTRA DI TALI CENSURE,SOSTANZIALE RINUNCIA DELLA REGIONE RICORRENTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 343/91 C. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE METROPOLITANE; DELEGA AL GOVERNO PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITA' METROPOLITANE E L'EMANAZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E REVISIONE DI QUELLE ESISTENTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - RISCONTRATE OMISSIONI E INCERTEZZE IN ALCUNE DELLE CENSURE AVANZATE E PER ALTRA DI TALI CENSURE,SOSTANZIALE RINUNCIA DELLA REGIONE RICORRENTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Non possono essere esaminate dalla Corte, e pertanto vanno dichiarate inammissibili, le questioni di legittimita' costituzionale proposte con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost., nei confronti degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Per quanto riguarda gli artt. 17 e 19 (concernenti i criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree metropolitane e le funzioni delle stesse) infatti, in mancanza di esplicite censure nello svolgimento dei motivi riportati nella parte conclusiva del ricorso, e' da ritenersi che tali articoli siano stati indicati non come oggetto di impugnativa, ma come norme interposte; mentre, quanto all'art. 21 (concernente la delega al Governo per la costituzione, nelle aree di cui all'art. 17, delle autorita' metropolitane) per la formulazione del tutto generica della relativa censura nel ricorso e per non essere stata la stessa ripresa nei successivi atti difensivi, non e' possibile stabilire su quali motivi si fondi. Infine, quanto all'art. 63 (che conferisce al Governo delega ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province e per la revisione di quelle esistenti, in conseguenza della delimitazione delle aree metropolitane), la stessa ricorrente, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre la questione di costituzionalita', ha riconosciuto superate, a seguito di intervenuta circolare della Presidenza del Consiglio, le censure prospettate in proposito. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).
Non possono essere esaminate dalla Corte, e pertanto vanno dichiarate inammissibili, le questioni di legittimita' costituzionale proposte con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost., nei confronti degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Per quanto riguarda gli artt. 17 e 19 (concernenti i criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree metropolitane e le funzioni delle stesse) infatti, in mancanza di esplicite censure nello svolgimento dei motivi riportati nella parte conclusiva del ricorso, e' da ritenersi che tali articoli siano stati indicati non come oggetto di impugnativa, ma come norme interposte; mentre, quanto all'art. 21 (concernente la delega al Governo per la costituzione, nelle aree di cui all'art. 17, delle autorita' metropolitane) per la formulazione del tutto generica della relativa censura nel ricorso e per non essere stata la stessa ripresa nei successivi atti difensivi, non e' possibile stabilire su quali motivi si fondi. Infine, quanto all'art. 63 (che conferisce al Governo delega ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province e per la revisione di quelle esistenti, in conseguenza della delimitazione delle aree metropolitane), la stessa ricorrente, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre la questione di costituzionalita', ha riconosciuto superate, a seguito di intervenuta circolare della Presidenza del Consiglio, le censure prospettate in proposito. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte