Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17533  17534  17535  17537  17538  17539


Titolo
SENT. 343/91 D. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 - CONTENUTI E FINALITA' - POTENZIAMENTO DELLA FISIONOMIA FUNZIONALE DELLA PROVINCIA - INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO DI UN RUOLO DI CENTRALITA' E PREMINENZA DELLA REGIONE.

Testo
La legge 8 giugno 1990, n. 142 e' intervenuta a disciplinare l'ordinamento delle autonomie locali in una prospettiva di maggiore aderenza all'art. 5 della Costituzione ed attuativa della IX disposizione transitoria di questa, al fine di dotare a un tempo gli enti territoriali infraregionali di piu' ampia autonomia e di assicurare un piu' organico raccordo funzionale tra essi e le regioni, alle quali viene attribuito il ruolo di centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali nonche' una posizione di centralita' e preminenza, rispetto allo stesso (v. artt. 3, commi 3, 6, 7, 8; 11 e 12; 15; 17; 19; 20), cosicche' possono ritenersi salvaguardate in modo soddisfacente le competenze regionali sulle materie di cui all'art. 117 Cost.. In tale contesto, il potenziamento della "fisionomia funzionale della provincia" compiuto dalla legge non opera a scapito di tali competenze, ma si accompagna ad una valorizzazione del ruolo delle regioni, risultando attuato secondo tutte le potenzialita' insite nella previsione di cui all'art. 118, primo comma Cost. - che consente la diretta attribuzione statale agli enti territoriali infraregionali di funzioni relative ad interessi esclusivamente locali, ancorche' in materie regionali - e coerentemente alla regola della normale delegabilita' delle funzioni amministrative da parte delle regioni a province e comuni (artt. 118, terzo comma, Cost.), da intendersi come indicativa di una generale linea di tendenza diretta a ridurre al massimo possibile la concentrazione di funzioni amministrative al livello regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte