Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 343/91 E. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE IN DETERMINATE MATERIE - LAMENTATA SOTTRAZIONE, PER ALCUNE DI ESSE, IN QUANTO CONCERNENTI FUNZIONI RIFERIBILI ALL'INTERO TERRITORIO PROVICIALE, DI COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/91 E. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE IN DETERMINATE MATERIE - LAMENTATA SOTTRAZIONE, PER ALCUNE DI ESSE, IN QUANTO CONCERNENTI FUNZIONI RIFERIBILI ALL'INTERO TERRITORIO PROVICIALE, DI COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La nozione di "interesse locale", ex art. 118 Cost., - che consente allo Stato di attribuire alle province ed ai comuni funzioni amministrative per le materie di spettanza regionale elencate nell'art. 117 Cost. - e' nozione per definizione elastica, nel senso che il carattere esclusivamente locale di un interesse non e' necessariamente riferibile solo a parte del territorio dell'ente locale preso in considerazione e, quindi, ben puo' dar luogo all'attribuzione di funzioni alle province, nelle materie regionali, con legge della Repubblica, ancorche' riguardino il territorio provinciale nella sua interezza, qualora il carattere "locale" dell'interesse risulti di tale dimensione. Al riguardo, l'attribuzione alle province, da parte dell'art. 14, l. n. 142 del 1990 di funzioni, relativamente ad interessi esclusivamente locali, in materie di competenza regionale - ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - non comporta sottrazione di competenze regionali, in quanto la determinazione del carattere dell'interesse e' riservata (art. 3, primo e secondo comma, stessa legge) alle regioni stesse alle quali ne spetta la preventiva individuazione, circa il carattere non unitario dello stesso nei rispettivi territori, e la sua localizzabilita' a livello provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
La nozione di "interesse locale", ex art. 118 Cost., - che consente allo Stato di attribuire alle province ed ai comuni funzioni amministrative per le materie di spettanza regionale elencate nell'art. 117 Cost. - e' nozione per definizione elastica, nel senso che il carattere esclusivamente locale di un interesse non e' necessariamente riferibile solo a parte del territorio dell'ente locale preso in considerazione e, quindi, ben puo' dar luogo all'attribuzione di funzioni alle province, nelle materie regionali, con legge della Repubblica, ancorche' riguardino il territorio provinciale nella sua interezza, qualora il carattere "locale" dell'interesse risulti di tale dimensione. Al riguardo, l'attribuzione alle province, da parte dell'art. 14, l. n. 142 del 1990 di funzioni, relativamente ad interessi esclusivamente locali, in materie di competenza regionale - ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - non comporta sottrazione di competenze regionali, in quanto la determinazione del carattere dell'interesse e' riservata (art. 3, primo e secondo comma, stessa legge) alle regioni stesse alle quali ne spetta la preventiva individuazione, circa il carattere non unitario dello stesso nei rispettivi territori, e la sua localizzabilita' a livello provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte