Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 343/91 F. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE - LAMENTATA INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALL'ADOZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/91 F. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE - LAMENTATA INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALL'ADOZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione alla provincia di funzioni amministrative di interesse provinciale nel settore "organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore" (art. 14, comma primo, lett. g), l. n. 142 del 1990) esprime, in modo da non poter dar luogo ad equivoci, la funzione di predisposizione di strumenti concreti per l'assolvimento dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito proviciale e non comprende ne' incide sulla funzione di pianificazione per lo smaltimento, di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, di spettanza regionale. Del resto, stante il ruolo di centralita' assunto dalla regione nelle materie elencate dall'art. 117 Cost. (v. massima D), va escluso che la sub-materia in questione - riconducibile a quella dell'igiene - possa sottrarsi all'indirizzo e al coordinamento regionale e che la funzione stessa per ragioni di logica, possa condizionare in qualche modo il potere pianificatorio delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 14, comma primo, lett. g), l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
L'attribuzione alla provincia di funzioni amministrative di interesse provinciale nel settore "organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore" (art. 14, comma primo, lett. g), l. n. 142 del 1990) esprime, in modo da non poter dar luogo ad equivoci, la funzione di predisposizione di strumenti concreti per l'assolvimento dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito proviciale e non comprende ne' incide sulla funzione di pianificazione per lo smaltimento, di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, di spettanza regionale. Del resto, stante il ruolo di centralita' assunto dalla regione nelle materie elencate dall'art. 117 Cost. (v. massima D), va escluso che la sub-materia in questione - riconducibile a quella dell'igiene - possa sottrarsi all'indirizzo e al coordinamento regionale e che la funzione stessa per ragioni di logica, possa condizionare in qualche modo il potere pianificatorio delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 14, comma primo, lett. g), l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte