Sentenza 343/1991 (ECLI:IT:COST:1991:343)
Massima numero 17539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 343/91 G. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE - ADOZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - LAMENTATA INCIDENZA E SOVRAORDINAZIONE RISPETTO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/91 G. REGIONI - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE - ADOZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - LAMENTATA INCIDENZA E SOVRAORDINAZIONE RISPETTO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni la competenza in materia urbanistica, in presenza di una legge regionale, la quale preveda che le linee e gli indirizzi fondamentali in detta materia debbano essere contenuti in un piano territoriale urbanistico regionale di coordinamento, tutti i piani infraregionali - siano essi di coordinamento, come quello provinciale previsto dall'art. 15, l. n. 142 del 1990, oppure operativo, come il piano regolatore comunale - debbano sottostare, senza alcun dubbio, allo strumento di coordinamento costituito dal piano regionale. Nella specie, la subordinazione del piano provinciale di coordinamento, di cui al citato art. 15, a quello regionale, si evince dalla formulazione del terzo comma dell'art. stesso ed e' confermata sia dal fatto che l'attribuzione della predetta funzione di pianificazione alla provincia - pur apparendo discutibile l'utilita' di una duplicita' di livelli di pianificazione territoriale di coordinamento - opera ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. e percio' potra' manifestarsi per aspetti di carattere locale, che presentino (rispetto al quadro regionale cui ineriscono) specifiche peculiarita' e per i quali sia percio' possibile inserirsi nelle maglie non coperte dal piano di coordinamento regionale, sia dalla circostanza che ai sensi dell'art. 3, commi primo e secondo, stessa legge, l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale sara' sempre condizionato alla preventiva individuazione da parte delle regioni, del "carattere unitario nei rispettivi territori" delle relative funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).
Ai sensi dell'art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni la competenza in materia urbanistica, in presenza di una legge regionale, la quale preveda che le linee e gli indirizzi fondamentali in detta materia debbano essere contenuti in un piano territoriale urbanistico regionale di coordinamento, tutti i piani infraregionali - siano essi di coordinamento, come quello provinciale previsto dall'art. 15, l. n. 142 del 1990, oppure operativo, come il piano regolatore comunale - debbano sottostare, senza alcun dubbio, allo strumento di coordinamento costituito dal piano regionale. Nella specie, la subordinazione del piano provinciale di coordinamento, di cui al citato art. 15, a quello regionale, si evince dalla formulazione del terzo comma dell'art. stesso ed e' confermata sia dal fatto che l'attribuzione della predetta funzione di pianificazione alla provincia - pur apparendo discutibile l'utilita' di una duplicita' di livelli di pianificazione territoriale di coordinamento - opera ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. e percio' potra' manifestarsi per aspetti di carattere locale, che presentino (rispetto al quadro regionale cui ineriscono) specifiche peculiarita' e per i quali sia percio' possibile inserirsi nelle maglie non coperte dal piano di coordinamento regionale, sia dalla circostanza che ai sensi dell'art. 3, commi primo e secondo, stessa legge, l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale sara' sempre condizionato alla preventiva individuazione da parte delle regioni, del "carattere unitario nei rispettivi territori" delle relative funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte