Sentenza 344/1991 (ECLI:IT:COST:1991:344)
Massima numero 17439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 344/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE CONVENZIONI RATIFICATE DALL'ITALIA RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE E AL PROCESSO PENALE - INSUSSISTENZA - FINALITA' DI TALI NORME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE CONVENZIONI RATIFICATE DALL'ITALIA RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE E AL PROCESSO PENALE - INSUSSISTENZA - FINALITA' DI TALI NORME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.
Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0 6.3
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0 6.3
legge 25/10/1977
n. 881
art. 0 14.3
legge 25/10/1977
n. 881
art. 0 14.3