Sentenza 344/1991 (ECLI:IT:COST:1991:344)
Massima numero 17440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 344/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI NORMA DELLA LEGGE DELEGA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DI ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI NORMA DELLA LEGGE DELEGA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DI ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 46