Sentenza 344/1991 (ECLI:IT:COST:1991:344)
Massima numero 17441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17438  17439  17440  17442  17443


Titolo
SENT. 344/91 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO PENALE - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, E IN CONTRASTO CON LE ESIGENZE DEL DIRITTO DI DIFESA, DI OPERARE PONDERATAMENTE LE PREVISTE SCELTE ALTERNATIVE (RICHIESTA DI DECRETO DI CITAZIONE, O DI RITO ABBREVIATO, O DI APPLICAZIONE DELLA PENA) - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE A TALI SCELTE SI DEBBA PROVVEDERE CONTESTUALMENTE ALL'OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Nel procedimento per decreto per quanto attiene alla possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo del P.M., la diversita' delle formule adoperate nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione l'imputato chiede...il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" rispetto alla formula "puo' chiedere", adoperata dall'art. 461, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, e' priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perche' manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da cio' che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorche' non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilita' dell'opposizione. Ne' restano precluse le altre scelte alternative, rimanendo ancora possibile la scelta del rito abbreviato nel procedimento pretorile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e cosi' quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che puo' essere richiesta fino all'apertura del dibattimento (art. 563, primo e quarto comma). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte