Sentenza 344/1991 (ECLI:IT:COST:1991:344)
Massima numero 17442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17438  17439  17440  17441  17443


Titolo
SENT. 344/91 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RITENUTA DIFFICOLTA' PER IL PREVENUTO DI CHIEDERE L'OBLAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA.

Testo
In caso di procedimento per decreto seguito da opposizione, la richiesta di oblazione (ancorche' non contenuta nell'atto di opposizione) e' possibile fino all'apertura del dibattimento e, quindi, non e' pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facolta' di chiederla contestualmente all'opposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte