Sentenza 344/1991 (ECLI:IT:COST:1991:344)
Massima numero 17443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17438  17439  17440  17441  17442


Titolo
SENT. 344/91 F. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PREVISTA SOLO NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - LAMENTATA POSSIBILE PERDITA, PER EFFETTO DI UNA OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL CONDANNATO, DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE FINO ALLA META' DELLA PENA EDITTALE - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicazione di una pena diminuita fino alla meta' non e' un beneficio conseguente "all'accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero puo' indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Pertanto, chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma, cod.proc.pen. (applicabile nel giudizio a quo per il rinvio dell'art. 565, primo comma), non viene in discussione la perdita di un beneficio come possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale, bensi' la convenienza o meno di accettare o affrontare, con l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo comporta, in base a una scelta riguardo alla quale la possibilita' che sia operata dall'interessato senza l'assistenza di un difensore e' gia' stata riconosciuta non illegittima dalla giurisprudenza della Corte sulle norme del codice attuale (ved. massime precedenti) come di quello abrogato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 cod.proc.pen. in relazione all'art. 565 st. cod., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 189/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte