Sentenza 346/1991 (ECLI:IT:COST:1991:346)
Massima numero 17479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 346/91 C. REGIONE UMBRIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI PER OPERATORI SOCIO-SANITARI - REVOCA CON LEGGE REGIONALE DI AUTORIZZAZIONI ALLA ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI CONCESSE IN PRECEDENZA DA ORGANI COMPETENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO SOSTANZIALMENTE AMMINISTRATIVO NELLA FORMA E CON LA EFFICACIA DELLA LEGGE - INSUSSISTENZA - FINALITA' E FONDAMENTO DELLA NORMA DI FRONTE AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 346/91 C. REGIONE UMBRIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI PER OPERATORI SOCIO-SANITARI - REVOCA CON LEGGE REGIONALE DI AUTORIZZAZIONI ALLA ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI CONCESSE IN PRECEDENZA DA ORGANI COMPETENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO SOSTANZIALMENTE AMMINISTRATIVO NELLA FORMA E CON LA EFFICACIA DELLA LEGGE - INSUSSISTENZA - FINALITA' E FONDAMENTO DELLA NORMA DI FRONTE AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va respinta l'eccezione di incostituzionalita' avanzata nei confronti dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 89) che dispone in via transitoria la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione. Nella specie infatti tale eccezione e' stata formulata, per violazione del principio della divisione dei poteri, in riferimento all'art. 24 Cost. (che non rileva, secondo massima A, che sia stato invocato in luogo dell'art. 113) e del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in base alla comune premessa della illegittimita', per se stesse, delle leggi provvedimento - illegittimita' che la Corte (v. massima B) ha, in generale, ripetutamente escluso - e senza alcun accenno ai limiti specifici (v. ancora massima B) che l'ammissibilita' di tali leggi incontra, ne' ad altri principi. Peraltro, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la norma appare giustificata dalla necessita' di procedere ad un riesame globale delle autorizzazioni precedentemente concesse, al fine di verificare la conformita' delle scuole che le avevano ottenute agli obiettivi e alle condizioni della programmazione regionale della formazione professionale, requisito poi confermato dall'art. 4 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, rectius 113, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23).
Va respinta l'eccezione di incostituzionalita' avanzata nei confronti dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 89) che dispone in via transitoria la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione. Nella specie infatti tale eccezione e' stata formulata, per violazione del principio della divisione dei poteri, in riferimento all'art. 24 Cost. (che non rileva, secondo massima A, che sia stato invocato in luogo dell'art. 113) e del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in base alla comune premessa della illegittimita', per se stesse, delle leggi provvedimento - illegittimita' che la Corte (v. massima B) ha, in generale, ripetutamente escluso - e senza alcun accenno ai limiti specifici (v. ancora massima B) che l'ammissibilita' di tali leggi incontra, ne' ad altri principi. Peraltro, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la norma appare giustificata dalla necessita' di procedere ad un riesame globale delle autorizzazioni precedentemente concesse, al fine di verificare la conformita' delle scuole che le avevano ottenute agli obiettivi e alle condizioni della programmazione regionale della formazione professionale, requisito poi confermato dall'art. 4 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, rectius 113, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte