Sentenza 166/2021 (ECLI:IT:COST:2021:166)
Massima numero 44128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44123  44124  44125  44126  44127  44129


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disciplina dell'attività funeraria, di cremazione e di dispersione delle ceneri - Filtri per il trattamento dei gas derivanti dalla decomposizione cadaverica - Previsione che l'autorizzazione all'uso sia rilasciata dal competente Dipartimento regionale o, in alternativa, dal Ministero della salute - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute». La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che l'uso dei filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute, delinea una competenza alternativa dell'organo statale rispetto a quella dell'organo regionale, rendendo così fungibili le loro attribuzioni, in contrasto con la ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale. Essa, se ben può attribuire al Dipartimento regionale il compito di autorizzare l'uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce tale competenza ai singoli manufatti, per converso, non può assegnare la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/07/2020  n. 16  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte