Sentenza 346/1991 (ECLI:IT:COST:1991:346)
Massima numero 17481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17477  17478  17479  17486


Titolo
SENT. 346/91 D. REGIONE UMBRIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI PER OPERATORI SOCIO-SANITARI - REVOCA CON LEGGE REGIONALE DI AUTORIZZAZIONI ALLA ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI CONCESSE IN PRECEDENZA DA ORGANI COMPETENTI - DENUNCIATA INVASIONE DI COMPETENZE RISERVATE ALLO STATO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DI POTESTA' SPETTANTE ALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, mentre resta riservata allo Stato, in relazione ai corsi di formazione professionale che abilitano all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie nell'intero territorio nazionale, la disciplina delle condizioni di accesso alla professione per quanto riguarda sia la fissazione a livello nazionale di standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico, sia la valutazione del risultato della frequenza dei corsi e quindi la determinazione dei criteri di formazione delle commissioni giudicatrici dell'esame di abilitazione, sono state invece trasferite alle Regioni dall'art. 1, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in particolare la competenza autorizzativa prevista dall'art. 140, terzo comma, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1256. Come esclusiva titolare del potere di autorizzazione previsto dall'art. 140 la Regione dovra' anzi verificare anche la conformita' dei programmi di insegnamento e dei controlli di idoneita' della preparazione degli allievi alle condizioni di accesso alla professione stabilite dalla legislazione statale. Non viola pertanto l'art. 117 Cost., non invadendo alcuna competenza riservata allo Stato, l'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) che dispone, in via transitoria, la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari , concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alle Regioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23). - S. nn. 111/1975, 89/1977, 245/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte