Sentenza 346/1991 (ECLI:IT:COST:1991:346)
Massima numero 17486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17477  17478  17479  17481


Titolo
SENT. 346/91 E. REGIONE UMBRIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTITUZIONE DI SCUOLE O CORSI PER OPERATORI SOCIO-SANITARI - REVOCA CON LEGGE REGIONALE DI AUTORIZZAZIONI DI SCUOLE O CORSI CONCESSE IN PRECEDENZA DA ORGANI COMPETENTI - DENUNCIATA INCIDENZA SUL COMPITO DELLO STATO DI ASSICURARE LA PARITA' IN AMBITO NAZIONALE A TUTTE LE SCUOLE PRIVATE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Pur ammesso, nonostante il silenzio in proposito dell'art. 2, ultimo comma, della legge-quadro n. 845 del 1978, che il diritto di "chiedere la parita'" attribuito alle scuole non statali (in rapporto alle scuole statali) sia riconoscibile anche alle scuole private operanti nel campo della formazione professionale affidata alle regioni (estranea all'ordinamento scolastico in senso stretto e fondata sull'art. 35 Cost.) l'uniformita' di condizioni della parita' non puo' essere assicurata a tali scuole se non nei limiti di competenza della legislazione statale, mentre per la parte di competenza regionale la possibilita' di differenziazioni da regione a regione e' insita nella stessa norma costituzionale (art. 117) che in questa materia prevede una potesta' legislativa concorrente delle regioni a tutela delle esigenze particolari dei mercati locali del lavoro, dei quali la formazione professionale e' uno strumento di gestione. Pertanto nessuna lesione dell'art. 33, quarto comma, Cost. deriva dall'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) che dispone in via transitoria la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alle Regioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 33, quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23). - Sull'estraneita' della materia della formazione professionale all'ordinamento scolastico: S. n. 191/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 4

Altri parametri e norme interposte