Sentenza 347/1991 (ECLI:IT:COST:1991:347)
Massima numero 17428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 15/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 347/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTESTATO - DIVERGENZA TRA LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL P.M. E LA VALUTAZIONE DEL G.I.P. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI DARE AL FATTO UNA DEFINIZIONE GIURIDICA DIVERSA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - SUPPOSTA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA.

Testo
Nel caso in cui la divergenza tra la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e la valutazione del G.I.P., quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, comporta uno spostamento della competenza a conoscerne dal tribunale al pretore, il G.I.P. deve applicare il disposto dell'art. 22, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini preliminari - e, quindi, anche all'esito dell'udienza preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Tra le cause che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, va infatti compresa (conforme alla relazione al Progetto) la diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare. Viene percio' meno lo stesso presupposto del quesito prospettato dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte