Sentenza 349/1991 (ECLI:IT:COST:1991:349)
Massima numero 17482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17483  17484


Titolo
SENT. 349/91 A. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI NORMATIVA COMUNITARIA - QUALIFICAZIONE DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICA E SOCIALE SOL PERCHE' ATTUATIVE DI NORMATIVA COMUNITARIA - LESIONE DELLA COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non puo' discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare "puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo o dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati". Tali caratteri non ricorrono nelle disposizioni di cui alla l. n. 30 del 1991, in tema di disciplina della riproduzione animale, in particolare per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, dove si stabilisce che, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della legge stessa costituiscono, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economica e sociale. Infatti, stante che le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere di per se' assimilate - indipendentemente dalla considerazione dei particolari contenuti della disciplina di volta in volta adottata - a leggi di riforma economico-sociale, la legge in questione ha posto una disciplina diretta non tanto a innovare quanto a razionalizzare l'aspetto normativo del settore della riproduzione animale, imponendo, mediante la definizione adottata nel predetto art. 1, secondo comma, un vincolo aggiuntivo con riguardo alla sfera di competenza esclusiva regionale e provinciale, rispetto a quello naturalmente connesso all'oggetto della disciplina e riferibile al "rispetto degli obblighi internazionali", cosi' ledendo - con tecnica normativa del tutto impropria e irrazionale - la competenza primaria delle Province medesime in tema di "patrimonio zootecnico" (art. 8, n. 21, d.P.R. n. 670 del 1972). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - S. nn. 85/1990, 1033/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte