Sentenza 349/1991 (ECLI:IT:COST:1991:349)
Massima numero 17483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 349/91 B. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DI NATURA ESCLUSIVA IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLA LEGGE COME LIMITE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE E PROVINCIALE SOLO PER LE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE ATTUATIVE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - APPLICABILITA' IN VIA SUPPLETIVA DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 349/91 B. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DI NATURA ESCLUSIVA IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLA LEGGE COME LIMITE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE E PROVINCIALE SOLO PER LE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE ATTUATIVE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - APPLICABILITA' IN VIA SUPPLETIVA DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Una legge di attuazione di direttive comunitarie, quale nella specie, la l. 15 gennaio 1991, n. 30, disciplinante la riproduzione animale, e' destinata ad operare come limite nei confronti delle competenze regionali e provinciali di natura esclusiva, ove risulti correlata al rispetto di obblighi di carattere internazionale derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E. e quindi soltanto in relazione a quelle disposizioni della legge stessa che risultino direttamente attuative della normativa comunitaria e nella misura in cui esse si presentino necessarie al perseguimento della finalita' attuativa. A tale riguardo, l'art. 5, primo comma, di detta legge, nel prevedere l'obbligo di iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici dei soggetti maschi delle diverse specie, impiegati nella riproduzione, risulta espressivo di un principio di carattere generale desumibile dalla stessa normativa comunitaria e direttamente correlato all'adempimento di obblighi comunitari gravanti sullo Stato in conseguenza di quest'ultima: cosicche' la previsione costituisce, nei confronti della competenza esclusiva delle Regioni e province autonome, un limite nei sensi innanzi precisati. Invece, le disposizioni formulate nell'art. 5, quinto e settimo comma, nell'art. 7, terzo comma (che e' meramente ripetitivo dell'art. 5, settimo comma), e negli artt. 9 e 10 della legge in questione, non si presentano ne' espressive di principi di carattere generale ne' attuative di specifici obblighi assunti in sede comunitaria, con la conseguenza che, non sussistendo un obbligo di "adeguamento" in relazione all'esercizio della competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, le disposizioni stesse potranno operare, in via suppletiva, soltanto nell'ambito della Provincia di Bolzano, che non ha sinora adottato una propria legislazione in tema di riproduzione animale, restando, invece, salva la diversa disciplina gia' adottata, sugli stessi oggetti, dalla Provincia di Trento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo, secondo, quinto e settimo comma, 7, terzo comma, 9 e 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, denunziati in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526. - In riferimento alla competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, nel cui ambito va ricompreso anche il potere di delineare e sanzionare le fattispecie costituenti illecito amministrativo, v. Sent. nn. 1034/1988, 729/1988, 192/1987, 97/1987 e 62/1979.
Una legge di attuazione di direttive comunitarie, quale nella specie, la l. 15 gennaio 1991, n. 30, disciplinante la riproduzione animale, e' destinata ad operare come limite nei confronti delle competenze regionali e provinciali di natura esclusiva, ove risulti correlata al rispetto di obblighi di carattere internazionale derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E. e quindi soltanto in relazione a quelle disposizioni della legge stessa che risultino direttamente attuative della normativa comunitaria e nella misura in cui esse si presentino necessarie al perseguimento della finalita' attuativa. A tale riguardo, l'art. 5, primo comma, di detta legge, nel prevedere l'obbligo di iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici dei soggetti maschi delle diverse specie, impiegati nella riproduzione, risulta espressivo di un principio di carattere generale desumibile dalla stessa normativa comunitaria e direttamente correlato all'adempimento di obblighi comunitari gravanti sullo Stato in conseguenza di quest'ultima: cosicche' la previsione costituisce, nei confronti della competenza esclusiva delle Regioni e province autonome, un limite nei sensi innanzi precisati. Invece, le disposizioni formulate nell'art. 5, quinto e settimo comma, nell'art. 7, terzo comma (che e' meramente ripetitivo dell'art. 5, settimo comma), e negli artt. 9 e 10 della legge in questione, non si presentano ne' espressive di principi di carattere generale ne' attuative di specifici obblighi assunti in sede comunitaria, con la conseguenza che, non sussistendo un obbligo di "adeguamento" in relazione all'esercizio della competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, le disposizioni stesse potranno operare, in via suppletiva, soltanto nell'ambito della Provincia di Bolzano, che non ha sinora adottato una propria legislazione in tema di riproduzione animale, restando, invece, salva la diversa disciplina gia' adottata, sugli stessi oggetti, dalla Provincia di Trento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo, secondo, quinto e settimo comma, 7, terzo comma, 9 e 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, denunziati in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526. - In riferimento alla competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, nel cui ambito va ricompreso anche il potere di delineare e sanzionare le fattispecie costituenti illecito amministrativo, v. Sent. nn. 1034/1988, 729/1988, 192/1987, 97/1987 e 62/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0